Art. 99
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto,
nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive,
in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le
funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Ha l'iniziativa legislativa e può
contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed
entro i limiti stabiliti dalla legge.
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Art. 100
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza
giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.
La Corte dei Conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e
anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle
forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato
contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro
eseguito. La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte
al Governo.
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