Art. 13
La libertà personale è inviolabile.
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Art. 14
lI domicilio è inviolabile.
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Art. 15
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione sono inviolabili.
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Art. 16
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte
del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale
per motivi di sanità o di sicurezza.
Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
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Art. 17
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
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Art. 18
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione,
per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
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Art. 19Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. |
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Art. 20Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività. |
Art. 21
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la
parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
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Art. 22Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome. |
Art. 23Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. |
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Art. 24
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi
legittimi.
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Art. 25
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito
per legge.
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Art. 26
L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia
espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
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Art. 27
La responsabilita penale è personale.
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Art. 28I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici. |