Art. 55
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica. |
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Art. 56
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e
diretto, in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a
quarantamila. |
Art. 57
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. |
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Art. 58
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che
hanno superato il venticinquesimo anno di età. |
Art. 59
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato
Presidente della Repubblica. |
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Art. 60
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per
cinque anni. |
Art. 61
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla
fine delle precedenti. |
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Art. 62
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio
e di ottobre. |
Art. 63
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di
presidenza. |
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Art. 64
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta
dei suoi componenti. |
Art. 65
La legge determina i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore. |
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Art. 66
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi
componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di
incompatibilità.
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Art. 67
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni
senza vincolo di mandato.
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Art. 68
I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni
espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. |
Art. 69
I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla
legge.
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