Art. 70
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due
Camere.
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Art. 71
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle
Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. |
Art. 72
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo
le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che
l'approva articolo per articolo e con votazione finale. |
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Art. 73
Le leggi sono promulgate dai Presidente della Repubblica entro un
mese dall'approvazione. |
Art. 74
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge,
può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. |
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Art. 75
È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione,
totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. |
Art. 76
L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e
per oggetti definiti.
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Art. 77
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare
decreti che abbiano valore di legge ordinaria. |
Art. 78
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo
i poteri necessari.
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Art. 79
L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica
su legge di delegazione delle Camere. |
Art. 80
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali
che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano
variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
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Art. 81
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo
presentati dal Governo. |
Art. 82
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico
interesse. |
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