Art. 83
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta
comune dei suoi membri. |
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Art. 84
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino
che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici. |
Art. 85
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. |
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Art. 86
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli
non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato. |
Art. 87
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e
rappresenta l'unità nazionale. |
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Art. 88
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti,
sciogliere le Camere o anche una sola di esse. |
Art. 89
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non
è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. |
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Art. 90
IIl Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti c
ompiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla
Costituzione. |
Art. 91
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni,
presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi
al Parlamento in seduta comune.
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