Art. 92
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del
Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. |
94 e 95 96 indietro all'indice |
Art. 93
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere
le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
|
Art. 94
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. |
92 e 93 96 indietro all'indice |
Art. 95
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del
Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed
amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri. I ministri sono
responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei
loro dicasteri. |
Art. 96
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato
d'accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell'esercizio
delle loro funzioni.
|
92 e 93 94 e 95 indietro all'indice |