Art. 101
La giustizia è amministrata in nome del popolo. |
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Art. 102
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari
istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. |
Art. 103
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno
giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi
e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. |
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Art. 104
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da
ogni altro potere. |
Art. 105
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme
dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e
i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
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Art. 106
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. |
Art. 107
Imagistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi
dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del
Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa
stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. |
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Art. 108
Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono
stabilite con legge. |
Art. 109
L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia
giudiziaria.
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Art. 110
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura,
spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla
giustizia.
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