Art. 111
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. |
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Art. 112
Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
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Art. 113
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre
ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di
giurisdizione ordinaria o amministrativa. |
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