La Costituzione della Repubblica Italiana PARTE SECONDA Ordinamento della Repubblica

TITOLO IV La Magistratura
Sezione II Norme sulla giurisdizione (Art. 111 - 113)

Art. 111

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, e sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Articolo
113
indietro
all'indice

Art. 112

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.





La Costituzione della Repubblica Italiana PARTE SECONDA Ordinamento della Repubblica

TITOLO IV La Magistratura
Sezione II Norme sulla giurisdizione (Art. 111 - 113)

Art. 113

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere
esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

Articoli
111 e 112
indietro
all'indice