Art. 114
La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni.
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Art. 115
Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni
secondo i principi fissati nella Costituzione.
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Art. 116
Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia
Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo
statuti speciali adottati con leggi costituzionali.
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Art. 117
La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti
dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse
non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:
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Art. 118
Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie
elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono
essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali. |
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Art. 119
Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti
stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato delle Provincie
e dei Comuni. |
Art. 120
La Regione non può istituire dazi d'importazione o
esportazione o transito fra le Regioni. |
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Art. 121
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il
suo Presidente. |
Art. 122
Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica. |
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Art. 123
Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione
e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative
all'organizzazione interna della Regione. Lo Statuto regola l'esercizio
del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della
Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. |
Art. 124
Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione,
sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le
coordina con quelle esercitate dalla Regione.
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Art. 125
Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione
è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei
limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi
ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata,
il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale. |
Art. 126
Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compia atti
contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito
del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o
violazioni. |
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Art. 127
Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata
al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve
vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. |
Art. 128
Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi
fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.
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Art. 129
Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento
statale e regionale. |
Art. 130
Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della
Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle
Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali. |
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Art. 131
Sono costituite le seguenti Regioni: |
Art. 132
Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre
la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un
minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che
rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata
con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse. |
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Art. 133
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di
nuove Provincie nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su
iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione. |