Art. 134
La Corte costituzionale giudica: - sulle controversie relative alla
legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e
delle Regioni; - sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le
Regioni, e tra le Regioni;
- sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri, a norma della
Costituzione.
|
Articolo
136 e 137
indietro
all'indice
Articolo
136 e 137
indietro
all'indice
|
Art. 135
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati
per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e
per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle
giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in
materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi
dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle
funzioni
La Corte elegge fra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che
rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di
scadenza dall'ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento,
di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione d'avvocato, e con ogni carica
ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono,
oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini
aventi i requisiti di eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni
mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
|